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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9204 del 20/05/2020 (Rv. 657736 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Procedimento civile - Assegno bancario - Azione risarcitoria nei confronti della banca trattaria - Mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657736-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

La controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei "contratti bancari", perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l'assegno nel novero dei "servizi di pagamento", ai sensi dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura "bancaria" del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 11 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2, Cod. Civ. art. 1852

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)