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Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 15/03/2007 (Rv. 599857 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Sottoscrizione - Disconoscimento - Procedimento di verificazione - Esame peritale svolto su copia fotografica - Nullità relativa degli atti - Sanatoria - Condizioni - Tacita rinunzia alla formulazione della eccezione - Proposizione per la prima volta in sede di legittimità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599857-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE

La parte che disconosca la sottoscrizione in calce al documento invocato "ex adverso" ha l'onere di dedurre che, in sede di procedimento di verificazione, sia stata sottoposta all'indagine la copia fotografica del documento e che, nonostante la sollevata eccezione di inutilizzabilità, su detta copia si sia svolto l'esame peritale, perciò inattendibile, restando, in caso contrario, precluso eccepire per la prima volta in sede di legittimità la nullità degli atti, trattandosi di una nullità relativa, la cui denunzia è rimasta preclusa dalla tacita rinunzia a formularla dinanzi al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)