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Sez. 2, Sentenza n. 1831 del 18/02/2000 (Rv. 534045 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Produzione dalla parte che ne disconosce l'autenticità - Onere di colui che intende avvalersene di proporre l'istanza di verificazione - Insussistenza - Procedimento di verifica esperibile soltanto sull'originale - Conseguenze - Oneri di colui che fonda il proprio diritto su una scrittura privata, da controparte disconosciuta.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534045-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE

Chiesti dagli eredi legittimi i beni ereditari, colui che che afferma di esserne proprietario per testamento deve provare l'esistenza e la validità del suo titolo, con la conseguenza che se i predetti eredi legittimi ne disconoscono l'autenticità, e altresì producono la fotocopia del documento contestato, controparte, pur se non ha contestato la conformità della fotocopia all'originale, e perciò l'esistenza di questo, non ha l'onere di proporre l'istanza di verificazione, perché sulla fotocopia non può svolgersi il relativo procedimento, essendo inattendibile un esame grafico non espletato sull'originale. Perciò il convenuto che fonda il diritto preteso dall'attore su una scrittura privata che questi disconosce, ha l'onere di produrla in originale, o di chiedere al terzo depositario di produrla, ovvero di dimostrarne il contenuto, nei limiti in cui le prove sono ammissibili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)