Sez. 3, Sentenza n. 921 del 09/02/1980 (Rv. 404358 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - ACQUISTO DI UN IMMOBILE A PREZZO ERRONEAMENTE RITENUTO, IN CONSEGUENZA DI UN RAGGIRO, CORRISPONDENTE A QUELLO DI MERCATO - AZIONE DI DANNI DA PARTE DEL COMPRATORE - DANNO - ACCERTAMENTO - CRITERI - MAGGIOR VALORE DELL'IMMOBILE NELLE MORE DOVUTO ALLA SVALUTAZIONE - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - ACQUISTO DI UN IMMOBILE A PREZZO ERRONEAMENTE RITENUTO, IN CONSEGUENZA DI UN RAGGIRO, CORRISPONDENTE A QUELLO DI MERCATO - AZIONE DI DANNI DA PARTE DEL COMPRATORE - DANNO - ACCERTAMENTO - CRITERI - MAGGIOR VALORE DELL'IMMOBILE NELLE MORE DOVUTO ALLA SVALUTAZIONE - IRRILEVANZA.*
Nel caso di acquisto di un immobile per un prezzo che il compratore abbia accettato nell'erronea convinzione, ingenerata con raggiro, della corrispondenza di esso a quello di mercato, e del possibile ricavo di un reddito rivelatosi irrealizzabile, il danno subito dall'acquirente, il quale agisca per il risarcimento, pur senza chiedere l'annullamento del contratto, va identificato, oltre che nella differenza tra il reddito avuto di mira e quello in realta realizzato (lucro cessante), anche nella differenza tra il prezzo versato e quello effettivo di mercato (danno emergente), in quanto conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Ne quest'ultimo danno viene meno in conseguenza del maggior valore acquistato dall'immobile, per la rivalutazione dovuta al diminuito potere di acquisto della moneta, che non puo compensare la perdita verificatasi con il versamento di una somma di denaro superiore a quella corrispondente al valore dell'immobile al tempo della compravendita e perche non puo operare la compensatio lucri cum damno non traendo l'incremento patrimoniale origine dallo stesso fatto illecito che ha dato luogo al pregiudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1432, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)