diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2802 del 05/04/1990 (Rv. 466415 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - CONTRATTI PRELIMINARI DI VENDITA - INADEMPIMENTO NEL PROMITTENTE VENDITORE - PROMISSARIO OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELL'EQUIVALENTE PECUNIARIO DELLO USO E DEL GODIMENTO DEL BENE - RAPPORTI CON IL RISARCIMENTO DEL DANNO DOVUTO DALL'INADEMPIENTE - COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466415-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - CONTRATTI PRELIMINARI DI VENDITA - INADEMPIMENTO NEL PROMITTENTE VENDITORE - PROMISSARIO OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELL'EQUIVALENTE PECUNIARIO DELLO USO E DEL GODIMENTO DEL BENE - RAPPORTI CON IL RISARCIMENTO DEL DANNO DOVUTO DALL'INADEMPIENTE - COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO - ESCLUSIONE.*

Tra gli effetti restitutori conseguenti alla pronunciata risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promittente venditore, rientra l'Obbligo del promissario, al quale sia stato anticipatamente consegnato l'immobile promesso in vendita, di corrispondere alla controparte (che ne abbia fatto espressa richiesta) l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene nell'intervallo compreso tra la consegna ed il rilascio del medesimo; detta prestazione, traendo origine esclusivamente dal venir meno, a seguito della pronunziata risoluzione, del titolo giustificativo dell'attribuzione patrimoniale, non può venire in considerazione con riguardo all'entità del risarcimento del danno dovuto dal promittente ai fini dell'applicabilità della compensatio lucri cum damno, non trattandosi di vantaggio che l'inadempienza del promittente - per cui fatto e colpa il contratto preliminare sia stato risolto - abbia procurato, come conseguenza diretta ed immediata, al promissario danneggiato. (V 5464/88, mass n 460071; (V 4978/83, mass n 429849; (V 6427/81, mass n 417240; (V 921/80, mass n 404358).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)