Sez. 5, Sentenza n. 13054 del 14/07/2004 (Rv. 574551 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE | Riscossione dei diritti doganali - Termine di prescrizione - Riduzione da cinque a tre anni ex art. 29 della legge n. 428 del 1990 - Ambito applicativo.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE
In tema di tributi doganali, il termine di prescrizione di tre anni per la riscossione dei diritti doganali da parte dell'amministrazione finanziaria, previsto - rispetto all'originario termine quinquennale - a seguito della modifica dell'art. 84, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, operata dall'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica, in conformità ai principi di affidamento, di ragionevolezza e di tutela effettiva dei diritti (principi riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dal diritto internazionale), soltanto ai diritti sorti successivamente alla data di entrata in vigore del citato art. 29, fissata all'1 maggio 1991.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1980 num. 428 art. 29, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)