Sez. 5, Sentenza n. 30710 del 30/12/2011 (Rv. 621044 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE | Azione di recupero "a posteriori" - Fatti presupposti costituenti reato - Prescrizione quinquennale - "Dies a quo" - Conclusione del processo penale - Condizioni - Intervento della "notitia criminis" entro il termine quinquennale dal verificarsi dei fatti - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE
In tema di tributi doganali, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione, previsto dall'art. 84, terzo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, (nel testo vigente "ratione temporis", prima della modifica apportata dall'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), nel caso in cui la mancata determinazione del dazio sia stata causata da un atto perseguibile penalmente, inizia a decorrere dalla data in cui il provvedimento che ha concluso il procedimento penale sia divenuto irrevocabile o definitivo, purché la notizia di reato sia trasmessa all'autorità giudiziaria entro il medesimo termine quinquennale dal verificarsi dei fatti.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Regolam. Comunitario 24/07/1979 num. 1697 art. 2, Regolam. Comunitario 24/07/1979 num. 1697 art. 3, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)