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Sez. L, Sentenza n. 7824 del 08/06/2001 (Rv. 547358 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA | Accordo interconfederale per il settore industria 20 aprile 1956 - Computabilità, in esso, della indennità sostituiva di mensa ai fini del calcolo di istituti contrattuali - Applicabilità alle imprese di vigilanza - Esclusione - Fondamento - Assimilabilità delle imprese di vigilanza a quelle industriali ai fini degli sgravi contributivi "ex" D.L. n. 918 del 1968 (conv. in legge 1089 del 1968) - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547358-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA

L'assimilabilità delle imprese che svolgono un'attività di vigilanza alle imprese di natura industriale ai fini dell'applicabilità degli sgravi contributivi di cui al decreto - legge n. 918 del 1968, convertito nella legge n. 1089 del 1968, non opera oltre tale ambito e non può essere estesa ad istituti aventi natura e finalità completamente diverse; ne consegue che a dette imprese di vigilanza non è applicabile l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 per il settore industria - che ha stabilito la computabilità della indennità sostitutiva della mensa ai fini del calcolo di alcuni istituti contrattuali -, dovendo l'individuazione dell'ambito di efficacia dei contratti collettivi di lavoro essere operata in base alle scelte dell'autonomia collettiva ed in relazione ai modelli generali di qualificazione delle attività imprenditoriali contenuti nell'art. 2195 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)