Sez. L, Ordinanza n. 7181 del 18/03/2024 (Rv. 670441-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI MENSA | Indennità di mensa - Computo ai fini del TFR - Art. 6, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992 - Esclusione - Eccezioni - Mancata istituzione del servizio - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI MENSA
Nella disciplina dettata dall'art. 6, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992, l'indennità di mensa, salva diversa previsione dei contratti collettivi, non costituisce base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto in ragione della sua natura non retributiva, a nulla rilevando la continuativa erogazione e la mancata istituzione del servizio mensa in azienda.
Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Contr. Coll. 07/04/1999
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)