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Sez. 1, Ordinanza n. 23638 del 21/07/2026 (Rv. 679046-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | Rivendica di beni immobili gravati di riserva di proprietà - Prova a cura del rivendicante del contratto contenente il patto di riservato dominio - Sufficienza - Prova a carico della curatela resistente dell'integrale pagamento del prezzo - Necessità - Opponibilità al fallimento dell’atto trascritto - Sufficienza delle risultanze della nota di trascrizione - Esclusione - Ragioni. VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETA' - PATTO DI RISERVATO DOMINIO (RISERVA DI PROPRIETA') - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679046-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE

In tema di accertamento del passivo, il creditore che reclami la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento, adducendo di averlo ceduto con patto di riservato dominio al soggetto poi fallito, è tenuto unicamente a fornire la prova del titolo posto a fondamento della pretesa, mentre incombe sul fallimento l'onere di dimostrare l'integrale pagamento del prezzo, senza che l'opponibilità al fallimento del contratto trascritto possa essere preclusa dalla mancata menzione della riserva di proprietà nella nota di trascrizione, trattandosi di profilo rilevante unicamente nei confronti di soggetti terzi in senso proprio.

Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1524, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)