Sez. 1 - , Ordinanza n. 36541 del 24/11/2021 (Rv. 663285 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | Opposizione allo stato passivo - Rivendica di vetture gravate di riserva di proprietà - Prova a cura dell'opponente del contratto contenente il patto di riservato dominio - Sufficienza - Prova a carico della curatela resistente dell'integrale pagamento del prezzo - Necessità. VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETA' - PATTO DI RISERVATO DOMINIO (RISERVA DI PROPRIETA') - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE
In tema di accertamento del passivo fallimentare, il creditore che reclami la proprietà dei beni acquisiti al fallimento, deducendo di averli venduti al fallito con patto di riservato dominio, è tenuto solo a provare il titolo in base al quale agisce, spettando al curatore provare che il prezzo sia stato integralmente pagato e che, dunque, la vendita abbia prodotto l'effetto reale del trasferimento della proprietà dei beni al compratore.
Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1524, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)