Sez. 5 - , Sentenza n. 8105 del 22/03/2019 (Rv. 653058 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Cartella su sentenza passata in giudicato - Termine decennale di prescrizione - Applicabilità - Natura processuale della decisione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
Il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. ove si fondi su un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato formale della sentenza, senza che assuma rilevanza la circostanza che si tratti di una pronuncia di rito e non di merito. (Fattispecie relativa a pronuncia, passata in giudicato, di declaratoria di tardività dell'originario ricorso del contribuente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)