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Sez. 1, Sentenza n. 6696 del 29/04/2003 (Rv. 563516 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Momento di esperibilità dell'azione risarcitoria - Esaurimento del grado del procedimento - Nozione - Esaurimento parziale - Sufficienza - Fattispecie in tema di archiviazione parziale del procedimento penale.
Stato
decisa il 2003-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563516-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile dei magistrati, "ratio" della stabilita esperibilità dell'azione risarcitoria non prima dei momenti indicati dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 117 del 1988, è far sì che, in esito all'esperimento dei rimedi previsti dall'ordinamento avverso il provvedimento dannoso o comunque alla immodificabilità e irrevocabilità di questo, ovvero, in mancanza dei predetti rimedi, in esito alla definizione del grado di giudizio nel quale il provvedimento è inserito, si compia l'accertamento del danno e dell'entità e permanenza dello stesso, oppure, eventualmente, quel danno resti eliso, in tutto o in parte, dalla rimozione del provvedimento, anche - ove non siano previsti rimedi specifici anteriori - con il provvedimento che conclude il grado. Pertanto, alla luce di tale "ratio", l'esaurimento del grado del procedimento - cui fa riferimento la norma - va inteso nel senso di definizione dell'oggetto di quest'ultimo con provvedimento non più modificabile; il che si verifica non soltanto nel caso di totale esaurimento del procedimento, ma anche in quello di esaurimento soltanto parziale, limitatamente alla parte dell'oggetto che viene definita. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che costituisse esaurimento del grado del procedimento penale l'ordinanza - o decreto - di archiviazione parziale, poiché tale provvedimento presenta, per la parte dell'oggetto del procedimento penale che viene archiviata, caratteri di definitività e immodificabilità pari al provvedimento di archiviazione che definisce totalmente le indagini preliminari, potendo entrambi i provvedimenti essere superati solo mediante la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen.)

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 414, Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)