Sez. 3, Sentenza n. 8478 del 04/04/2026 (Rv. 677867-01)
ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - IN GENERE | Pignoramento presso terzi - Giudice dell’esecuzione - Possibilità di assumere provvedimenti che incidano sulla misura dell’obbligo di custodia del terzo - Esclusione - Ordine ex art. 543 c.p.c. - Contenuto. ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - In genere. ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - IN GENERE
In tema di pignoramento presso terzi, la misura dell'obbligo di custodia gravante sul terzo - come determinata, con disposizione cogente ed inderogabile, dall'art. 546 c.p.c. - non può essere incisa, neppure in via mediata o indiretta, da provvedimenti del giudice dell'esecuzione, cui compete unicamente di impartire "l'ordine" di cui all'art. 543, comma 2, n. 2, c.p.c., che, in relazione ai possibili sviluppi del procedimento, può consistere nell'ordine al terzo di adempiere in favore dell'assegnatario, ex art. 553 c.p.c. o nella liberazione totale del terzo dall'obbligo di custodia (in fattispecie estintive tipiche ed atipiche) o, infine, nella riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., e deve, in ogni caso, tradursi ed estrinsecarsi in un provvedimento dal contenuto dispositivo chiaro ed univoco, idoneo a conformare l'agire del terzo pignorato, che dello stesso è il primo destinatario, quale soggetto che nella procedura de qua riveste il ruolo di ausiliario del giudice.
Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)