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Sez. 3, Sentenza n. 6835 del 03/04/2015 (Rv. 634822 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Pignoramento presso terzi - Intimazione al terzo ex art. 543, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. - Provenienza dall'ufficiale giudiziario e non dal creditore - Conseguenze - Inesistenza o nullità dell'atto - Esclusione - Sua irregolarità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634822-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

In tema di espropriazione forzata, è solo irregolare, e non affetto da inesistenza o nullità, l'atto di pignoramento presso terzi in cui l'intimazione al terzo pignorato di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o delle cose da lui dovute al debitore esecutato appaia proveniente dall'ufficiale giudiziario, richiesto di effettuare il pignoramento, piuttosto che dal creditore pignorante, tenutovi ex art. 543, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 543 com. 2 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)