Sez. L, Sentenza n. 4267 del 08/05/1987 (Rv. 453020 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE EX ART. 409 N. 3 COD. PROC. CIV. RELATIVE A RAPPORTI DI AGENZIA O DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE EX ART. 409 N. 3 COD. PROC. CIV. RELATIVE A RAPPORTI DI AGENZIA O DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE - ESCLUSIONE.*
Tra le controversie per le quali, a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale vanno incluse, oltre quelle di lavoro subordinate in senso stretto, anche (ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.) le controversie relative a rapporti di Agenzia e di rappresentanza commerciale (non indicate nell'art. 429, vecchio testo cod. proc. civ.). (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio suesposto, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso notificato ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in quanto il ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità prescritte da tale norma, nel quale, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, doveva ritenersi eseguita la notificazione, era scaduto oltre l'anno dal deposito della sentenza, non notificata). (V 3593/84, mass n 435584).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)