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Sez. L, Sentenza n. 3593 del 15/06/1984 (Rv. 435584 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LIMITI - CONTROVERSIE EX ARTT. 429 ABROGATO E 409 VIGENTE COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435584-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LIMITI - CONTROVERSIE EX ARTT. 429 ABROGATO E 409 VIGENTE COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

L'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 - nel disporre, con norma insuscettibile d'interpretazione analogica, che la sospensione di diritto dei termini processuali durante il periodo feriale non si applica, fra l'altro, alle controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. - opera, riguardo a tale norma, un rinvio formale e non ricettizio. Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533, che ha sostituito il titolo quarto del secondo libro del codice di rito, il predetto rinvio deve ora ritenersi operante con riguardo al vigente art. 409 cod. proc. civ., con l'ulteriore conseguenza che tra le controversie per le quali i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale vanno incluse, oltre a quelle di lavoro subordinate in senso stretto, anche (ai sensi della disposizione del n. 3 del detto art. 409) le controversie relative ai rapporti di Agenzia e di rappresentanza commerciale (non indicate nell'art. 429, vecchio testo, cod. proc. civ.). (V 5616/83, mass n 430559; (V 5254/80, mass n 409091).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)