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Sez. 3, Sentenza n. 10850 del 11/05/2007 (Rv. 596450 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - SU FATTI ILLECITI | Deferimento - Inammissibilità (art. 2739 cod. civ.) - Portata - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596450-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - SU FATTI ILLECITI

In tema di giuramento, la norma di cui all'art. 2739 cod. civ. (divieto di deferimento del giuramento su fatti illeciti) trova il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo di responsabilità civile, penale o amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)