Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 04/06/2009 (Rv. 608536 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - SU FATTI ILLECITI | Divieto del giuramento su fatti illeciti - Fondamento - Limiti - Applicabilità sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio - Sussistenza.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - SU FATTI ILLECITI
Il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 cod. civ., trovando il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile, si riferisce sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio, e non è limitato agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque turpi o riprovevoli secondo la coscienza collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceità; esso, peraltro, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate, trovando applicazione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, e non anche quando si tratti di un fatto materiale in sé neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parti, la cui responsabilità va invece desunta da altri fatti per via di inferenze e correlazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)