diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2310 del 22/11/1994 Ud. (dep. 07/03/1995) Rv. 201244 - 01

Reo - Concorso di persone nel reato - In genere | Preventivo accordo criminoso con gli altri soggetti - Necessità - Esclusione - Contributo agevolatore - Sufficienza - Forme della condotta di agevolazione.
Stato
decisa il 1994-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201244-01

Reo - Concorso di persone nel reato - In genere

Perché una persona possa essere ritenuta concorrente nel reato non occorre un suo preventivo accordo criminoso con gli altri soggetti in quanto è sufficiente che la stessa abbia dato quanto meno un contributo agevolatore che abbia reso più facile la consumazione del reato. Ed infatti, il contributo nel reato può anche assumere la forma di un contributo agevolatore, che si ha quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà e che può essere di partecipazione morale, di rafforzamento cioè dell'altrui proposito criminoso già esistente o di sostegno psicologico delle altrui attività, o di partecipazione materiale, in tutte le forme in cui l'agevolazione fisica può estrinsecarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)