Sez. 5, Sentenza n. 21082 del 13/04/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229200 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE | Contributo causale alla realizzazione del fatto - Necessità - Esclusione - Contributo agevolatore - Sufficienza - Fattispecie: concorso nel furto di una cassa bancomat.
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE
Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (In applicazione di questo principio la S.C. ha affermato la correttezza della decisione del giudice di merito che ha ritenuto sussistente la responsabilità a titolo di concorso nel furto di una cassa bancomat a carico dell'imputato che, aveva promesso al complice di fargli da "palo", quindi, ancorché giunto sul luogo del furto quando la cassa bancomat era stata già divelta, aveva provveduto a scortarlo sino al capannone nel quale avevano programmato di aprirla, ricevendo una paritaria spartizione della refurtiva).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)