diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2367 del 28/06/1969 (Rv. 341808 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - OBBLIGO DI ESPRESSA CONFUTAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341808-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - OBBLIGO DI ESPRESSA CONFUTAZIONE - INSUSSISTENZA.*

La consulenza di parte ha semplice valore di allegazione difensiva di carattere tecnico, della quale il giudice non e tenuto a fare espressa confutazione. (V. 2419-68, mass. N. 334816 2090-68, mass. N. 334231).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)