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Sez. 3, Sentenza n. 2090 del 22/06/1968 (Rv. 334231 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - CONFUTAZIONE ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334231-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - CONFUTAZIONE ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La consulenza tecnica di parte ha valore di semplice obbligazione difensiva di carattere tecnico e non costituisce mezzo legale di prova, sicche le argomentazioni del consulente di parte possono essere disattese dal giudice senza una specifica confutazione. (V. N.946-68, massima n.332311 n.468-68, massima n.331504 n.2377-67, massima n.329646).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)