Sez. 1, Sentenza n. 2356 del 09/03/1988 (Rv. 458138 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE - INCOMPATIBILITÀ CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - CONDIZIONI - AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ENTI PRIVATI SOTTOPOSTI A CONTROLLI "A POSTERIORI" - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE - INCOMPATIBILITÀ CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - CONDIZIONI - AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ENTI PRIVATI SOTTOPOSTI A CONTROLLI "A POSTERIORI" - ESCLUSIONE.*
Un rapporto di vigilanza fra il comune ed un ente, che determina, per gli amministratori e dipendenti di quest'ultimo, la incompatibilità con la carica di consigliere municipale, secondo la previsione dell'art. 3 n. 1 della legge 23 aprile 1981 n. 154, postula il potere del comune di incidere sul processo formativo della volontà dell'ente medesimo. Pertanto, con riguardo ad enti privati (nella specie, interessenza fojedora e consorzio per l'acquedotto di Pieve di marebbe, in provincia di Bolzano), che sono per loro natura sottratti a detta ingerenza, deve negarsi, in Mancanza di una espressa disposizione di legge o dell'atto costitutivo che preveda l'ingerenza medesima, l'indicata incompatibilità, non essendo in proposito sufficiente il mero controllo "a posteriori" che il comune eserciti su singole scelte e comportamenti di tali enti, in relazione agli interessi generali che essi coinvolgano. (V 4260/86).*
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)