Sez. L, Sentenza n. 6446 del 06/12/1984 (Rv. 438028 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - ESPLICITA MENZIONE NELLA SENTENZA DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - ESPLICITA MENZIONE NELLA SENTENZA DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel nuovo rito del lavoro, la lettura in udienza del dispositivo della sentenza, prescritta dagli artt. 429 e 437 cod. proc. civ., che costituisce requisito formale indispensabile per la validità della pronunzia, non deve risultare necessariamente da esplicita menzione nella sentenza medesima, perché l'adempimento di tale formalità può essere documentato da qualsiasi altro atto processuale o anche desumersi per implicito per il fatto che la pronunzia sia avvenuta all'udienza di discussione ed il dispositivo sia stato depositato in pari data in cancelleria. (Conf 4655/83, mass n 429541).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)