Sez. L, Sentenza n. 4655 del 09/07/1983 (Rv. 429541 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - REQUISITO DI VALIDITÀ - MENZIONI ESPLICITE DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO NELLA SENTENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - REQUISITO DI VALIDITÀ - MENZIONI ESPLICITE DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO NELLA SENTENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel nuovo rito del lavoro, la lettura in udienza del dispositivo della sentenza, prescritta dagli artt. 429 e 437 cod. proc. civ., se costituisce un requisito formale indispensabile per la validità della pronuncia, non deve tuttavia risultare necessariamente da esplicita menzione nella sentenza medesima, in quanto l'adempimento di tale formalità può essere documentato da qualsiasi altro atto processuale o anche desumersi per implicito dal fatto che la pronuncia sia avvenuta immediatamente all'esito dell'udienza di discussione ed il dispositivo sia stato depositato in pari data in cancelleria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)