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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13295 del 28/05/2018 (Rv. 648903 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Concordato preventivo – Voto dei creditori – Calcolo delle maggioranze – Crediti contestati dal debitore – Provvedimento di ammissione provvisoria – Necessità - Computabilità – Configurabilità.
Stato
decisa il 2018-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648903-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE

In materia di concordato preventivo, dal combinato disposto degli articoli 175, comma 4 e 176, comma 1, l.fall., discende che i crediti oggetto di specifica contestazione da parte del debitore possono essere computati, ai fini del calcolo della maggioranze, solo se il giudice delegato, che è tenuto a provvedere per dirimere il contrasto, abbia adottato la decisione di provvisoria ammissione al voto (totale o parziale) dei titolari dei crediti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 175, Legge Falliment. art. 176, Legge Falliment. art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)