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Sez. 3, Sentenza n. 746 del 31/03/1967 (Rv. 326807 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - NOZIONE - NESSO DI CAUSALITA.*
Stato
decisa il 1967-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326807-01

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - NOZIONE - NESSO DI CAUSALITA.*

Ai fini della responsabilita prevista dall'art. 2050 cod.civ., devono considerarsi come attivita pericolose non soltanto quelle come tali ritenute dagli artt.46 e 58 del T.U. Delle leggi di P. S. e dagli artt.81 e segg. del relativo regolamento, od anche quelle prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o per la tutela dell'incolumita pubblica ma anche tutte quelle altre attivita, nelle quali si riscontri obiettivamente una pericolosita intrinseca in relazione o alle modalita di Esercizio o ai mezzi di lavoro adottati. Tuttavia presupposto per l'applicabilita del predetto art. 2050 e che il danno sia cagionato dall'esercente dell'attivita pericolosa nello svolgimento di tale attivita- onde soltanto ove possa ravvisarsi il nesso causale, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, tra l'Esercizio dell'attivita pericolosa e l'evento dannoso che ne sia seguito, sorge, a carico dell'esercente, la presunzione di colpa riguardo all'evento stesso, dalla quale egli non puo liberarsi, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. (Conf. 1777-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)