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Sez. U, Sentenza n. 12367 del 09/10/2001 (Rv. 549578 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Nella pendenza del giudizio di conto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549578-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione per far valere il difetto di potere giurisdizionale della Corte dei conti nel giudizio di conto promosso nei confronti di una società per azioni per accertare la corretta gestione dei proventi della sosta a pagamento ad essa affidata da un Comune, azionista di maggioranza della medesima società.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)