Sez. U, Sentenza n. 456 del 18/01/1991 (Rv. 470551 - 01)
Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di conto. | In genere - Procedimenti interlocutori - Passaggio in giudicato - Esclusione - Successiva proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Preclusione - Insussistenza.
Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di conto.
Con riguardo al procedimento per "resa del conto, i provvedimenti interlocutori della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, resi nella fase che precede l'effettiva chiamata (nel rispetto delle regole del contraddittorio) del soggetto cui si fa carico dello obbligo di rendiconto, hanno natura istruttoria, ancorché contengano osservazioni sui presupposti del suddetto obbligo, ovvero sulla sussistenza del potere giurisdizionale che si intende in prosieguo esercitare, e, pertanto, non sono suscettibili di acquisire autorità di giudicato, in difetto d'impugnazione davanti alle Sezioni riunite della predetta Corte, né, quindi, di precludere, dopo l'indicata apertura della fase contenziosa, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 13/08/1933 num. 1038 art. 30 CORTE COST., Legge 13/08/1933 num. 1038 art. 39 CORTE COST., Legge 13/08/1933 num. 1038 art. 40 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)