Sez. L, Sentenza n. 10134 del 14/10/1993 (Rv. 483944 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Crediti previdenziali con funzione sostitutiva della retribuzione o no - Interessi e rivalutazione ex sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale - Spettanza - Protrazione della mora successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 - Irrilevanza.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 (dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ.) i titolari di crediti previdenziali di qualsiasi tipo (senza possibilità d distinguere fra crediti previdenziali aventi funzione sostitutiva della retribuzione ed altri crediti previdenziali, come quello relativo all'indennità premio di servizio) hanno diritto ad interessi e rivalutazione monetaria, non essendo di ostacolo al cumulo la protrazione della mora nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (art. 16, sesto comma).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)