Sez. L, Sentenza n. 8229 del 07/10/1994 (Rv. 488042 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti previdenziali - Verificazione delle condizioni di responsabilità dell'ente debitore in epoca anteriore all'art. 16, sesto comma, legge n. 417 del 1991 - Disciplina ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - Operatività - Cumulo di rivalutazione ed interessi - Applicabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1981 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 442 cod. proc. civ.), i crediti previdenziali - rispetto ai quali le condizioni di responsabilità dell'ente debitore per il ritardo nell'adempimento, come richiamate nella predetta sentenza, si siano verificate anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (norma priva di efficacia retroattiva) - soggiacciono al regime previsto dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sicché anche per detti crediti devono liquidarsi (come per quelli di lavoro) sia la rivalutazione monetaria (automatica), sia gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)