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Sez. 2, Sentenza n. 10363 del 02/12/1994 (Rv. 488998 - 01)

POSSESSO - COMPOSSESSO | Recinzione di un fondo da parte di taluni dei compossessori - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488998-01

POSSESSO - COMPOSSESSO

La recinzione di un fondo da parte di taluni dei compossessori attuata in modo tale da consentire agli altri compossessori il libero accesso al fondo medesimo e quindi il libero esercizio del loro compossesso non costituisce spoglio e neppure molestia o turbativa del compossesso degli altri in quanto raffigura un atto lecito rientrante nelle facoltà dei compossessori, trovando al contempo ogni eventuale incomodo di accesso adeguata compensazione nell'esigenza comune a tutti i compossessori di tutela del compossesso del fondo dall'ingerenza di estranei.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)