Sez. 5 - , Ordinanza n. 23283 del 27/09/2018 (Rv. 650510 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE | "Reverse charge" - Diritto alla detrazione - Esercizio - Condizioni e limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE
In tema di applicazione del regime di inversione contabile in materia di IVA (cd. "reverse charge"), la violazione degli obblighi formali di contabilità e di dichiarazione, pur non impedendo di per sé la nascita del diritto di detrazione, può incidere sull'esercizio dello stesso, ove, entro il termine previsto dal legislatore nazionale, il titolare non ne faccia uso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)