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Sez. 5 - , Sentenza n. 16367 del 30/07/2020 (Rv. 658409 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - MODALITÀ | Acquisti intracomunitari - "Reverse charge" - Inadempimento da parte del contribuente degli obblighi formali - Conseguenze - Perdita del diritto alla detrazione - Esclusione - Condizioni - Prova o mancata contestazione della sussistenza dei requisiti sostanziali - Impedimento all'esercizio del diritto alla detrazione - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658409-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - MODALITÀ

In tema d'IVA, con riferimento agli acquisti intracomunitari, il fondamentale principio di neutralità dell'IVA esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata, nonostante l'inadempimento di taluni obblighi, se sono soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali, di cui le violazioni formali non impediscano la prova certa, sicché il diritto alla detrazione non può essere negato nei casi in cui, pur non avendo l'operatore nazionale applicato la procedura d'inversione contabile (cd. "reverse charge") e, in particolare, avendo omesso la doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, è, comunque, dimostrato, o non controverso, che gli acquisti siano fatti da un soggetto passivo IVA e che le merci siano finalizzate a proprie operazioni imponibili; nondimeno la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione incide sull'esercizio di detto diritto, allorché il contribuente, per negligenza, ometta di richiedere la detrazione dell'IVA a monte nel termine di decadenza di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non invocabile dalla società contribuente il principio di neutralità dell'IVA, in quanto, oltre ad avere integrato le fatture avvalendosi del regime del margine, inapplicabile agli acquisti in contestazione, non aveva esercitato nei termini di legge il diritto alla detrazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 45, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 46, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 47, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 42, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 44, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)