Sez. 3, Sentenza n. 8018 del 19/07/1993 (Rv. 483214 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Nei confronti del responsabile del danno e della compagnia assicuratrice - Credito di valore - Configurabilità - Rivalutazione - ed interessi - Decorrenza - Data della comunicazione o notificazione della richiesta di rimborso - Irrilevanza - Limiti.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore
Il credito dell'I.N.P.S., che agisca in surrogazione del proprio assicurato, rimasto vittima di incidente stradale, per il recupero dell'indennità di malattia erogatagli in virtù del rapporto di assicurazione sociale obbligatoria, ha la stessa natura dell'originario credito del danneggiato, e, quindi, è un credito di valore, con la conseguenza che l'autore del danno, e la compagnia assicuratrice che di esso risponda, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sono tenuti a corrispondere all'Istituto, l'importo della svalutazione monetaria (e gli interessi) a far tempo dell'effettivo esborso di quell'indennità da parte dell'Istituto, mediante il meccanismo di conguaglio previsto dalle leggi, essendo il patrimonio di quest'ultimo rimasto così depauperato del relativo valore dalla relativa data, mentre non rileva al riguardo la diversa data della comunicazione o notificazione della richiesta di rimborso, influente solo al fine di escludere che il pagamento all'originario titolare del credito assuma efficacia liberatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)