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Sez. 6, Ordinanza n. 4327 del 25/10/1967 Cc. (dep. 16/11/1967) Rv. 106026 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - ESTREMI - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106026-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - ESTREMI - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*

In materia di liberta provvisoria il compito della Corte di Cassazione e limitato al controllo che non sussista alcuna violazione di legge e che il provvedimento impugnato trovi giustificazione in una adeguata motivazione(fondata, cioe, su argomentazioni valide sul piano logico ed immune da contraddittorieta)non potendo il giudice della legittimita sindacare gli apprezzamenti di fatto e le ragioni di opportunita espressi dal giudice di merito con discrezionale valutazione. I provvedimenti in subiecta materia devono ritenersi sufficientemente motivati quando siano state indicate le ragioni determinanti ed essenziali del giudizio favorevole o sfavorevole all'imputato poiche siffatta indicazione implica la valutazione negativa degli altri elementi non esplicitamente considerati.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)