Sez. 6, Sentenza n. 872 del 21/02/2000 Ud. (dep. 20/09/2000) Rv. 216925 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Caducazione di ordinanza impositiva di misure cautelari per ragioni formali - Nuova ordinanza impositiva - Requisiti - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di misure cautelari, l'ordinanza con la quale viene rinnovata la misura a seguito di caducazione di un precedente provvedimento per ragioni esclusivamente formali, deve contenere a pena di nullità , i requisiti di cui all'art. 292 cod. proc. pen., atteso che la precedente ordinanza, priva di efficacia, seppure per ragioni di carattere formale, non costituisce - ai fini della motivazione - giudicato cautelare endoprocessuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)