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Sez. 5, Sentenza n. 29991 del 02/04/2003 Cc. (dep. 17/07/2003) Rv. 226369 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE | Principio del "ne bis in idem" nel procedimento cautelare - Presupposti e ambito di operatività - Provvedimento applicativo della misura annullato per violazioni di carattere formale - Reiterazione del provvedimento - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226369-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE

Il principio del "ne bis in idem", valido anche in relazione ai procedimenti incidentali de libertate, risulta violato solo quando il provvedimento applicativo sia stato annullato, in sede di riesame nel merito, con pronuncia non più soggetta a gravame che abbia escluso la sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento restrittivo; la reiterazione è, invece, possibile quando l'annullamento o la perdita di efficacia della misura sono dipesi da irregolarità formali che non involgono un giudizio sulla sussistenza delle condizioni normativamente richieste per l'emissione del provvedimento. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto violazioni di carattere formale la mancata trasmissione delle cassette e la mancata sottoscrizione delle annotazioni di servizio sul contenuto delle trascrizioni di intercettazioni ambientali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)