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Sez. 1, Sentenza n. 2283 del 03/12/2013 Cc. (dep. 20/01/2014) Rv. 258293 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Condanna per ipotesi attenuata del delitto di cui all'art. 609 quater, cod. pen. - Divieto - Inapplicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258293-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena non si applica all'ipotesi di violenza sessuale attenuata di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen., per effetto della mancata inclusione - in forza nel rinvio normativo operato dall' art. 656, comma nono, lett. a) del codice di rito - nel novero dei reati indicati dall'art. 4 bis, comma primo quater, l. n. 354 del 1975, per i quali opera la presunzione di pericolosità superabile solo all'esito del periodo di osservazione della personalità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1995 num. 354 art. 4 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)