Sez. U, Sentenza n. 24561 del 30/05/2006 Cc. (dep. 17/07/2006) Rv. 233975 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione di pene detentive brevi - Condanna per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario solo in quanto costituenti reati-fine di un'associazione per delinquere - Operatività del divieto di sospensione - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE - IN GENERE
Il divieto di sospensione dell'esecuzione previsto dall'art. 656, comma nono lett. a), per il caso di condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 4-bis Legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. Ordinamento penitenziario), non opera quando, trattandosi di delitti indicati in detta seconda disposizione soltanto come reati-fine di un'associazione per delinquere, non vi sia stata condanna per quest'ultimo reato (principio affermato, nella specie, con riguardo a condanna per il solo delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis cod. pen., facente parte, prima della modifica dell'art. 4-bis cit. ad opera dell'art. 15 Legge 6 febbraio 2006, n. 38, di quelli indicati unicamente come reati-fine di un'associazione per delinquere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)