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Sez. 2 - , Ordinanza n. 37722 del 01/12/2021 (Rv. 663020 - 02)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ANNOTAZIONE - DOMANDE ED ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE | Trascrizione ex art. 2652 n 6 c.c. – Applicazione a domande di nullità o annullamento di negozi inefficaci – Esclusione – Conseguenze nel negozio concluso dal rappresentante senza potere.
Stato
decisa il 2021-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663020-02

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ANNOTAZIONE - DOMANDE ED ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE

La trascrizione prevista dall'art. 2652, n. 6 c.c. riguarda le domande di nullità o di annullamento dei negozi giuridici e non è, quindi, applicabile ai negozi inefficaci, con la conseguenza che, in un negozio compiuto dal rappresentante senza potere, la sentenza con cui viene dichiarata l'inefficacia della vendita compiuta dal 'falsus procurator' è opponibile all'avente causa in buona fede da quest'ultimo, anche se la domanda è stata trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 lett. 6, Cod. Civ. art. 1398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)