Sez. 3, Sentenza n. 10080 del 12/10/1998 (Rv. 519622 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Notificazione collettivamente e impersonalmente agli eredi - Effettuazione a norma art. 140 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
L'art. 303, comma secondo cod. proc. civ., al fine di superare le difficoltà di individuazione degli eredi nell'imminenza della morte della parte, consente di notificare il ricorso collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. La deroga riguarda il principio di identificazione del destinatario, ferme restando le modalità di notificazione previste dagli artt. 137 segg. cod. proc. civ., compresa quella di cui all'art. 140 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)