Sez. 5, Sentenza n. 311 del 12/01/2010 (Rv. 611241 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Morte del contribuente - Mancata comunicazione delle generalità degli eredi - Tentativo di notifica presso il domicilio - Accertamento del decesso da parte del messo notificatore - Mancanza di persone idonee e disponibili a ricevere l'atto - Conseguenze - Notificazione agli eredi ex art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Necessità - Notificazione al defunto ex art. 140 cod. proc. civ. - Nullità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
Nel caso in cui il destinatario di un avviso di accertamento tributario sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, secondo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. nei confronti del defunto, previo tentativo di consegna dell'atto presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto. Il messo notificatore, ove sia venuto a conoscenza del decesso e non abbia reperito presso il domicilio persone idonee e disponibili a ricevere l'avviso, è tenuto invece a restituirlo con l'indicazione del motivo per cui la notificazione non ha potuto aver luogo, con la conseguenza che l'Ufficio, reso edotto del decesso, può disporre che l'atto sia notificato nei modi previsti dall'art. 65 cit.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)