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Sez. 1, Sentenza n. 3444 del 09/03/2001 (Rv. 544620 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Contitolarità del marchio - Norme sulla comunione - Applicabilità - Limiti - Conseguenze in tema di disaccordo tra comunisti e non uso da parte di un contitolare.
Stato
decisa il 2001-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544620-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

In caso di contitolarità di un marchio si applicano le norme del codice civile sulla comunione, nei limiti imposti dal sistema del diritto dei marchi; pertanto, in caso di disaccordo tra i comunisti che sia di danno al diritto comune, trovano applicazione le norme sullo scioglimento della comunione mentre - restando individuale l'uso del marchio in mancanza di un rappresentante dei contitolari incaricato dell'esercizio collettivo del diritto - il mancato uso del marchio da parte di uno dei contitolari integra l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 59 L. Marchi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)