Sez. 1, Sentenza n. 3444 del 09/03/2001 (Rv. 544620 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Contitolarità del marchio - Norme sulla comunione - Applicabilità - Limiti - Conseguenze in tema di disaccordo tra comunisti e non uso da parte di un contitolare.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
In caso di contitolarità di un marchio si applicano le norme del codice civile sulla comunione, nei limiti imposti dal sistema del diritto dei marchi; pertanto, in caso di disaccordo tra i comunisti che sia di danno al diritto comune, trovano applicazione le norme sullo scioglimento della comunione mentre - restando individuale l'uso del marchio in mancanza di un rappresentante dei contitolari incaricato dell'esercizio collettivo del diritto - il mancato uso del marchio da parte di uno dei contitolari integra l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 59 L. Marchi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)