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Sez. 1, Sentenza n. 5281 del 22/04/2000 (Rv. 535962 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - LICENZA D'USO (CON ESCLUSIVA E SENZA ESCLUSIVA) | Invenzione industriale - Pluralità di autori - Contitolarità del brevetto - Norme sulla comunione - Applicabilità - Libera cedibilità della quota - Sussistenza - Cedibilità del diritto d'uso - Singolo contitolare - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535962-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - LICENZA D'USO (CON ESCLUSIVA E SENZA ESCLUSIVA)

In forza del rinvio contenuto nell'articolo 20 della legge n. 1127 del 1939 alle norme del codice civile sulla comunione, nel caso di invenzione industriale dovuta a più autori, salvo convenzione contraria, opera la presunzione di parità delle quote di cui all'articolo 1101 cod. civ. e si applica il criterio della libera cedibilità delle stesse ai sensi dell'articolo 1103 cod. civ.. Poiché il comunista non può ai sensi dell'articolo 1102 cod. civ. alterare la destinazione della cosa comune o impedirne agli altri il godimento, ne consegue però che, ove non sia stato a ciò autorizzato dagli altri comunisti, egli non può sfruttare unilateralmente l'invenzione e non può cedere a terzi la licenza di sfruttamento del brevetto, in quanto quest'ultima implica la facoltà tipica del titolare del brevetto di vietare ad altri l'utilizzazione della stessa idea inventiva, il che priverebbe, pertanto, i contitolari del diritto di esclusiva. Di tale licenza può disporre, infatti, la comunità dei contitolari secondo le regole della comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1102, Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)