Sez. 3, Sentenza n. 5666 del 10/06/1994 (Rv. 487013 - 01)
Procedimento civile - Eccezione - In genere | Disconoscimento della scrittura privata avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni - Eccezione di tardività - Natura sostanziale - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Proposizione dell'eccezione nella stessa sede della precisazione delle conclusioni - Necessità.
Procedimento civile - Eccezione - In genere
L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede, risultando, in difetto, preclusa, stante l'impossibilità di proposizione con la comparsa conclusionale, avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)