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Sez. 2, Sentenza n. 9690 del 12/04/2023 (Rv. 667547 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Disconoscimento della scrittura privata - Tardività - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione - Eccezione - Proponibilità in sede di precisazione delle conclusioni - Sussistenza - Comparsa conclusionale - Esclusione - Ragioni. PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - In genere.
Stato
decisa il 2023-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667547-02

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non può, perciò, essere rilevata d'ufficio, sicché, nel caso in cui il disconoscimento sia avvenuto in

sede di precisazione delle conclusioni, è nella medesima sede che deve essere sollevata e non nella comparsa conclusionale, avendo quest'ultima l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte.

Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)