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Sez. 2, Sentenza n. 158 del 08/01/1981 (Rv. 410553 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - IN GENERE - REQUISITI - TRASCRIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410553-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - IN GENERE - REQUISITI - TRASCRIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE - VALIDITA - CONDIZIONI.*

Ai fini della validita della trascrizione, non solo non possono richiedersi indicazioni diverse da quelle espressamente richieste dagli artt 2659 e 2660 cod civ, ma deve altresi ritenersi sufficiente, a norma dell'art 2665 cod civ, che le indicazioni riportate nella nota consentano di individuare - senza incertezza e secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito - gli elementi essenziali del titolo, e in particolare i soggetti e l'oggetto a cui esso si riferisce, l'essenza e la natura della situazione giuridica che si e inteso o si intende costituire. Non puo pertanto ritenersi necessaria, per la validita della trascrizione di una domanda giudiziale, la specifica indicazione nella nota anche degli estremi di eventuali Atti da cui deriverebbe il titolo dedotto nella domanda a fondamento della pretesa. E sufficiente infatti che la nota di trascrizione contenga, oltre ai dati soggettivi richiesti dalla norma, la completa indicazione della domanda formulata con l'atto di citazione (vedi artt 2658, secondo comma, e 2659 n 2 cod civ) con le dovute precisazioni in ordine alla natura ed alla situazione del bene, si che gli interessati siano posti in grado di apprendere l'esistenza di una determinata pretesa di taluno nei confronti di un bene esattamente individuato e che resti esclusa ogni incertezza sulle persone, sul bene e sul rapporto giuridico al quale la domanda si riferisce. (contra 2247/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2658, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2660, Cod. Civ. art. 2665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)