Sez. 3 - , Sentenza n. 4921 del 02/03/2018 (Rv. 647361 - 02)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Locazione immobiliare ad uso abitativo - Nullità ex art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998 come sostituito dall'art. 1 comma 59 della l. n. 208 del 2015 - Ambito applicativo - Risoluzione per inadempimento - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE
Nella locazione immobiliare ad uso abitativo, l'art. 13, comma 5, della l. n. 431 del 1998 - così come novellato ad opera dell'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015 - esclude una possibile sanatoria "ex lege" dei pregressi contratti non registrati, la cui convalida è venuta meno, "ex tunc", in conseguenza delle precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 e dell'art. 5, comma 1 ter, d.l. n. 47 del 2014, ma prevede, in ragione della occupazione illegittima del bene locato - stante la nullità del contratto e, dunque, l'assenza di suoi effetti "ab origine" -, una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore e/o della misura dell'indennizzo dovuto dal conduttore. Ne consegue che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, non trattandosi di un'ipotesi di nullità, l'importo dei canoni dovrà invece essere determinato secondo quanto convenzionalmente pattuito dalle parti.
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 5 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 59 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 3 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/2014 num. 47 art. 5 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)